Azienda · Aggiornato il 15 settembre 2026

AI
Act.

Che cosa prevede il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, quando si applica e che cosa comporta per la ricerca, i prodotti e il lavoro di FISIT S.r.l., che opera con il marchio Analytiko.

Il regolamento.

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, stabilisce regole comuni per i sistemi di intelligenza artificiale immessi sul mercato, messi in servizio o usati nell'Unione europea. È entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per fasi.

Le regole sono proporzionate al rischio. Alcune pratiche sono vietate. I sistemi ad alto rischio, per esempio quelli usati nell'istruzione, nella selezione del personale o con dati biometrici, devono rispettare requisiti su dati, documentazione, supervisione umana e accuratezza. Per altri usi valgono obblighi di trasparenza, e i modelli di IA per finalità generali hanno regole proprie.

Gli obblighi dipendono dal ruolo. Il fornitore sviluppa un sistema e lo immette sul mercato con il proprio nome; il deployer lo usa sotto la propria autorità. Chi integra in un proprio prodotto un modello sviluppato da altri è fornitore del sistema, mentre gli obblighi sul modello restano a chi lo ha sviluppato.

Il Regolamento (UE) 2026/1744, detto Omnibus digitale sull'IA, in vigore dal 27 luglio 2026, ha modificato il calendario e alcuni obblighi, fra cui quello sull'alfabetizzazione in materia di IA.

Calendario.

  1. Entrata in vigore

    Il regolamento è pubblicato il 12 luglio 2024 ed entra in vigore venti giorni dopo.

    In vigore
  2. Pratiche vietate e alfabetizzazione

    Si applicano i divieti dell'articolo 5 e l'articolo 4 sull'alfabetizzazione in materia di IA.

    In applicazione
  3. Modelli per finalità generali e governance

    Obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali, autorità di vigilanza e sanzioni.

    In applicazione
  4. Applicazione generale

    Si applica la parte generale del regolamento, compresi gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50. Le regole sui sistemi ad alto rischio sono state rinviate.

    In applicazione
  5. Contenuti sintetici e nuovi divieti

    Termine per marcare i contenuti sintetici dei sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Si applicano i divieti aggiunti nel 2026 sui contenuti intimi realistici generati senza consenso e sul materiale pedopornografico.

    Prevista
  6. Alto rischio: Allegato III

    Requisiti per i sistemi ad alto rischio nei settori elencati nell'Allegato III, fra cui biometria, istruzione, lavoro e accesso a servizi essenziali.

    Prevista
  7. Alto rischio: prodotti

    Requisiti per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti disciplinati dalla normativa dell'Allegato I, come macchine, giocattoli e dispositivi medici.

    Prevista

In Italia.

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, completa il quadro europeo con disposizioni nazionali. Designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferme le competenze di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. Contiene norme sull'uso dell'IA nel lavoro e nelle professioni intellettuali, sul diritto d'autore e sul consenso dei minori, e introduce il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA (articolo 612-quater del codice penale).

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi attuativi. Al 15 settembre 2026 non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Che cosa
comporta
per noi.

Quattro ambiti del nostro lavoro in cui il regolamento ha effetti diversi.

  1. 01

    La ricerca

    Il regolamento non si applica ai sistemi sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2, paragrafo 6), né alle attività di ricerca, prova e sviluppo che precedono l'immissione sul mercato (articolo 2, paragrafo 8). Le prove in condizioni reali non rientrano in questa esclusione. Restano applicabili le altre norme, a cominciare dal GDPR.

    La Fase 1 di MNEMOS è interamente in simulazione e rientra in questo perimetro. Le fasi successive prevedono segnali fisiologici, che le linee guida della Commissione considerano dati biometrici. Per questo, prima di ogni fase con partecipanti, verifichiamo la classificazione del sistema rispetto ai divieti dell'articolo 5 e ai casi ad alto rischio dell'Allegato III, fra cui il riconoscimento delle emozioni, vietato nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione.

    RiferimentiArticoli 2, 3 e 5 e Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689; linee guida della Commissione sulle pratiche vietate (2025). Stato di avanzamento di MNEMOS.

  2. 02

    I prodotti

    MurphFin e Cryterio integrano modelli di IA per finalità generali sviluppati da terzi. Per questi sistemi FISIT ha il ruolo di fornitore; gli obblighi sui modelli, come la documentazione da fornire a chi li integra, restano ai loro sviluppatori.

    Se una funzione rientra fra i casi ad alto rischio dell'Allegato III, per esempio la valutazione del merito di credito di persone fisiche, gli obblighi cambiano: per questo le funzioni nuove vengono valutate prima del rilascio. Dove un prodotto dialoga con le persone o genera testi e immagini, dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50.

    RiferimentiArticoli 3, 25, 50 e 53 del Regolamento (UE) 2024/1689.

  3. 03

    La selezione del personale

    Nelle nostre selezioni un modello di IA può proporre un punteggio indicativo sulle risposte aperte di un questionario. Riceve soltanto il testo della domanda e della risposta, e il punteggio definitivo lo assegna una persona, come descritto nell'informativa privacy.

    L'Allegato III, punto 4, include fra i sistemi ad alto rischio quelli destinati a valutare i candidati. Gli obblighi relativi si applicano dal 2 dicembre 2027: entro quella data la funzione viene riesaminata rispetto a quei requisiti.

    RiferimentiAllegato III, punto 4, lettera a), e articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689; articolo 22 del GDPR. Informativa privacy.

  4. 04

    L'uso interno

    Usiamo strumenti di IA anche nel lavoro quotidiano, con due regole fissate nella policy di comportamento: non inseriamo dati riservati di clienti, partner o ricerca in servizi di terze parti, e ogni risultato di un modello viene verificato da una persona.

    L'articolo 4, nella versione modificata dall'Omnibus, chiede a fornitori e deployer di adottare misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi usa i sistemi per loro conto, tenendo conto delle competenze e del contesto d'uso. L'obbligo riguarda anche noi.

    RiferimentiArticolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744. Policy di comportamento · Principi etici.

Fonti.

Questa pagina riassume il quadro normativo e il modo in cui lo applichiamo. Non sostituisce il testo delle norme né una consulenza legale.